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Briciole di pane

Al via in Umbria le nuove procedure anticorruzione

La Giunta Regionale avvia le procedure ex art. 37, legge 11 agosto 2014, n. 114

Perugia, 3 settembre 2014 - Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. E' quanto prevede l'art. 37, comma 32 della legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto di quest'anno.

 

La Giunta regionale umbra , su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Stefano Vinti, ha avviato la procedura prevista dalla legge che dispone  l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti (locali e statali), di comunicare le varianti in corso d'opera di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria alle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici le quali a loro volta dovranno raccoglierle ed inviarle all'ANAC per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti.

 

Nel dare conto dell'attualità dello sforzo organizzativo, - saranno circa un  migliaio le varianti da trattare ed inviare all'ANAC -   l'assessore Vinti. ha tuttavia rilevato  che, dopo l'entrata in vigore della norma nazionale, non sono state date ancora indicazioni sulle modalità di comunicazione alle sezioni regionali e sui dati da estrapolare e non si sono ancora costituiti i tavoli tecnici di confronto tra Stato e Regioni.

 

L'Assessore ha evidenziato la necessità di un'impegnativa organizzazione per il trattamento dei dati delle varianti, che eviti  complicazioni nelle fasi esecutive dei lavori pubblici, o ritardi  burocratici con inevitabili ricadute sui costi nella realizzazione delle opere.

  
Riferimenti normativi

 

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.».

(omissis)


 Art. 37   Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera



1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.


2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. ))

(omissis) 

A.S