Albo Unico degli intermediari e garanzie dell'offerta: il regime transitorio
La garanzia offerta da soggetto non autorizzato determina l'esclusione dalla gara
Roma, 7 luglio 2015 - L’art. 75 del Codice dei Contratti presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. Ne consegue che in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.
L’Albo unico degli intermediari (art. 106 del d.lgs. 385/1993 , previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169) non è stato ancora istituito; dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l’ordinato passaggio dal vecchio al nuovo re gime normativo.
Di conseguenza , fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).
Al fine di assicurare che le garanzie in argomento, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell’Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#
E’, inoltre, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
Sono queste, in sintesi, le indicazioni fornite dall’Autorità guidata da Raffaele Cantone – con il Comunicato di ieri - alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici in materia di intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta ( ex art.75 Codice dei Contratti e le garanzie definitive in forma fideiussoria (art. 113 Codice dei Contratti)