Annullamento del bando di gara
L'orientamento del Consiglio di Stato
Nell’ipotesi di un'accertata deficienza nella documentazione presentata dall'impresa aggiudicataria provvisoria, e della impossibilità, in sede istruttoria, di ricostruire in termini di certezza se detta omissione sia imputabile ad una deficienza originaria della documentazione o ad un evento sopravvenuto, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistere alcuna responsabilità e/o colpa della P.A. per l’annullamento in via integrale del bando di gara, disposto prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipulazione contrattuale.