Annullamento dell'aggiudicazione, i danni risarcibili
Consiglio di Stato, Sentenza 10 aprile 2015, n. 1839
Roma, 14 aprile 2015 - In caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o meno l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato; pertanto l'inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, e questa determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre effetti.
Il concorrente precedentemente escluso dall’aggiudicazione, in base al principio generale sancito dall’art. 2697 c.c, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, deve fornire la prova dell’esistenza del danno, onere ribadito dall'art. 124 del c.p.a. secondo il quale “...il giudice ... dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
In materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione (cfr. Cons. Stato, V, n.6450/2014).
Il danno risarcibile deve essere limitato al lucro cessante, corrispondente all’utile che la ricorrente avrebbe ritratto dall’esecuzione del contratto, se la procedura di selezione si fosse svolta legittimamente.
Secondo il più recente orientamento è necessario invece che l'impresa fornisca la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito in concreto, se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, con riferimento all'offerta economica presentata al seggio di gara, tenendo conto di tutte le voci di costo.
Deve, inoltre, essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno curriculare quale ulteriore profilo del lucro cessante in quanto la giurisprudenza ammette che tale voce di danno sia risarcibile, posto che il mancato arricchimento del curriculum professionale dell’impresa danneggiata dal provvedimento illegittimo pregiudica la sua capacità di competere nel mercato e diminuisce le chances di aggiudicarsi ulteriori affidamenti.
E' quanto si legge nella recente pronuncia del Consigliio di Stato in tema di risarcimento del danno in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione.
