Antimafia, il Senato esamina in settimana lo schema di decreto legislativo
Affidato alle Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 2ª Giustizia l'esame dell'Atto Governo 103
Roma, 8 settembre 2014 - Inizierà mercoledì prossimo, avanti le Commissioni riunite 1 e 2 del Senato l’esame dell’Atto Governo n. 103 recante “Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Prosegue, in tal modo, l’esercizio della delega ( che scadrà il 13 ottobre prossimo) prevista dagli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136/20 IO, entro il termine di tre anni dall’entrata in vigore del Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
Con il nuovo intervento (il testo che proponiamo in lettura , si compone di soli sei articoli) si introducono misure di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, che – si legge nella Relazione introduttiva – non incidono sul livello di efficacia e di approfondimento delle verifiche antimafia.
Le novità, in sintesi.
L'art. 1 modifica l'art. 85, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, precisando. innanzitutto, che, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari maggiorenni residenti nel territorio dello Stato dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa.
L'art. 2 reca una serie di modificazioni concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, stabilita dall'art. 91, comma l, del D. Lgs. n. 159/2011.
L'art. 3 interviene sulle disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, richieste per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro.
L'art 4 opera due interventi sulla disciplina della Banca dati nazionale unica.
In primo luogo, ( ad integrazione dell'art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011) si specifica, in un’ottica attenta alle esigenze di tutela della privacy, che, tra gli altri servizi informativi delle pubbliche amministrazioni, la predetta Banca dati può interconnettersi anche con l'Anagrafe della popolazione residente. Attraverso tale previsione si vuole, in prospettiva, alleggerire gli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia, evitando che le amministrazioni interessate richiedano questi dati alle imprese da scrutinare. Le finalità per le quali può realizzarsi questa interconnessione sono espressamente individuate nell'acquisizione dei dati anagrafici dei familiari dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/201 I, in modo da effettuare in automatico le necessarie verifiche antimafia attraverso il CED Interforze. Le modalità di realizzazione di tale collegamento sono rimesse ad uno dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, in considerazione del fatto che il quadro normativo secondario destinato a disciplinare l'Anagrafe della popolazione residente non è ancora stato completamente definito.
Di nuova introduzione (ecco il secondo intervento) l’ art. 99~bis che disciplina l'ipotesi in cui si verifichino eventi tali da impedire il funzionamento della Banca dati nazionale unica. In tali casi , la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e l'informazione antimafia viene invece rilasciata secondo le modalità stabilite dall'art. 92, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente provvedimento.
E’ inoltre previsto che il mancato funzionamento e il ripristino della Banca dati nazionale unica siano resi noti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sui si ti istituzionali del Ministero dell'interno e delle Prefetture. Il periodo di inoperatività della Banca dati è attestato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dello stesso Dicastero.
Demandate, infine, all'art. 5, alcune norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie ( citiamo a titolo di esempio II comma 2 che stabilisce che alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 1, nell'art. 2, comma l, letto b), c) e d) e nell'art. 3, comma l, Iett. b) ed all’art. 6 la previsione che le nuove disposizioni entrino in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di sua pubblicazione, al fine di consentire di adottare le opportune misure organizzative sia agli uffici del Ministero dell'interno che alle amministrazioni interessate a richiedere la documentazione antimafia.