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Briciole di pane

Antiriciclaggio, chiarimenti sull'applicazione dal Ministero dell'Economia

Il Decreto MEF 14 dicembre 2010 pubblicato sulla GU 26 febbraio 2011, n.46

Roma, 28 febbraio 2011  -Un’impresa controllata da soggetti che abbiano sede residenza o domicilio nei paese compresi nella cosiddetta Black list, ha l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione a partecipare a gara pubblica, comunicando i dati sugli effettivi titolari delle partecipazioni societarie?

Il Ministro dell’Economia con decreto 14 dicembre 2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 46 del 26 febbraio 2011 risponde negativamente .

L’art. 37 del dl 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che gli operatori economici aventi sede residenza o domicilio in paesi elencati nella cosiddetta “black list” possono partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture solo a seguito di una specifica autorizzazione -subordinata alla preventiva individuazione dell’operatore economico mediante la comunicazione dei dati sugli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di fiduciarie -rilasciata dal Ministero dell’economia secondo modalità da stabilire con apposito decreto ministeriale.

Il decreto Mef - emesso il 14 dicembre 2010 - ribadisce all’art. 2 quanto disposto dall’art. 37, comma I° della legge 122/2010, statuendo che le disposizioni circa la preventiva richiesta di autorizzazione si applicano nei confronti degli operatori aventi sede residenza o domicilio in paesi cd. Black list (dm 4 maggio 1999 e dm 21 novembre 2011.

Conseguentemente, Soggetti d’impresa che abbiano sede in italia ancorché controllate da soggetti aventi sede, residenti, domiciliati in paesi esteri compresi nella “black list” sono esenti dall’applicazione della norma.