Appalti, bando di gara ad oggetto plurimo
La Sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 9 dicembre 2010, n. 35960
• la suddivisione dell'appalto in singoli lotti caratterizzati da autonoma aggiudicabilità, ovvero dal fatto che le procedure concorsuali siano dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti;
• la formazione di distinte graduatorie in relazione ad ognuno dei lotti;
• l’impossibilità oggettiva che l'offerta relativa ad un lotto possa interferire con le offerte riguardanti gli altri lotti e inficiare il risultato della procedura con violazione della concorrenza.
Conseguentemente, si legge nella pronuncia, il divieto di cui all'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 - che esclude la possibilità di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale, qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario - non può trovare applicazione rispetto a quelle gare caratterizzate dalla divisione dell'appalto in più lotti, con la facoltà, per gli eventuali concorrenti, di partecipare anche per un singolo lotto. Venuta meno l'unitarietà della gara, sembra concludere il Tribunale, nulla impedisce ad una impresa di partecipare in forma singola per determinati lotti ed in raggruppamento temporaneo per altri escludendo l'applicabilità dell'art. 37, comma 7 del D. L g s. n. 163 del 2006.