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Briciole di pane

Appalti, chiarimenti dell'Avcp su concordato preventivo e continuità aziendale

I criteri interpretativi dell'Autorità per la Vigilanza

Roma, 20 maggio 2014 - Con la Determinazine pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale - che proponiamo in lettura - l'Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo alle procedure di qualificazione - nell'ipotesi che il concorrente versi in regime di concordato preventivo (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti), a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, come  modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento del comma 186 bis .

 

 

Riferimenti normativi

 


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

(omissis)

 

Art. 38 Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(37)

 

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."

 


LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 , Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

 

(Omissis)


All'articolo 13:

 

(omissis)

dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in  mancanza di tale nomina, provvede il tribunale"»;

(omissis)
 

A.S.

  La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 2014