Appalti, come procedere in caso utilizzo della attestazione consapevolmente conseguita con referenze false
Le recenti indicazioni dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone
Roma, 16 febbraio 2016 - Si verifica un distinto ed autonomo fatto illecito per il quale, sotto il profilo sanzionatorio, ricorre l’applicazione dell’art. 48, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione, già affetta da falsità (a seguito dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ex art. 40, c. 9 quater, del Codice dei Contratti) con l’attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti, sia dell’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.
E’ questo l'argomento centrale contenuto nel Comunicato ANAC del 3 febbraio scorso, con cui l'Autorità presieduta da Raffele Cantone ha inteso fornire indicazioni alle stazioni appaltanti - che abbiano già adottato un provvedimento sanzionatorio - sull’obbligo di segnalazione all’Autorità nel caso predetto.
Riferimenti normativi
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(omissis)
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(omissis)
9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell' esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera c), legge n. 106 del 2011
(omissis)
Art. 48 Controlli sul possesso dei requisiti
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (1)
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (2)
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
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(1) comma modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011) e poi dall’art. 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
(2) comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)