Appalti, composizione della Commissione di valutazione
Impugnabilità degli atti secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato sostiene che il ricorrente non ha l’onere di impugnare specificamente - a pena di improcedibilità del ricorso - l'atto di nomina della Commissione depositato dall'amministrazione nel corso del giudizio.
Peraltro, avuto riguardo alle finalità dell'art. 84, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, bisogna riconoscere come esso sia espressione del principio per cui i commissari devono essere " periti peritorum" della materia sulla quale devono esprimere il loro delicato giudizio e che il possesso dei requisiti di cui si è discorso debba essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti sui quali i medesimi devono formulare il loro giudizio" (Cons. St. 14.10.2009, n.6297).
L'atto di nomina della Commissione è, invero, atto endoprocedimentale, la cui lesività si manifesta nell'aggiudicazione.
Ne discende che il soggetto interessato è onerato ad impugnare l'atto conclusivo, in quanto solo quest'ultimo è effettivamente lesivo della sua posizione soggettiva, anche per i motivi attinenti agli atti endoprocedimentali, come nella specie avvenuto.