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Appalti, composizione della Commissione di valutazione

Impugnabilità degli atti secondo il Consiglio di Stato

Roma, 19 aprile 2011 - Quale atto deve essere impugnato dall’interessato come lesivo della sua posizione soggettiva, nell’ipotesi che vengano nominati componenti esterni della Commissione di valutazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici?

Il Consiglio di Stato sostiene che il ricorrente non ha l’onere di impugnare specificamente - a pena di improcedibilità del ricorso - l'atto di nomina della Commissione depositato dall'amministrazione nel corso del giudizio.

Peraltro, avuto riguardo alle finalità dell'art. 84, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, bisogna riconoscere come esso sia espressione del principio per cui i commissari devono essere " periti peritorum" della materia sulla quale devono esprimere il loro delicato giudizio e che il possesso dei requisiti di cui si è discorso debba essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti sui quali i medesimi devono formulare il loro giudizio" (Cons. St. 14.10.2009, n.6297).

L'atto di nomina della Commissione è, invero, atto endoprocedimentale, la cui lesività si manifesta nell'aggiudicazione.

Ne discende che il soggetto interessato è onerato ad impugnare l'atto conclusivo, in quanto solo quest'ultimo è effettivamente lesivo della sua posizione soggettiva, anche per i motivi attinenti agli atti endoprocedimentali, come nella specie avvenuto.

  Consiglio di Stato, Sentenza n. 1082 del 2011