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Briciole di pane

Appalti e cauzione, in corso una consultazione on line dell'Avcp

L'Autorità discute i contenuti di un prossimo intervento sul tema

Roma, 15 aprile 2014 - Credit crunch e difficoltà a sottoscrivere cauzioni, specie bancarie; limitazioni  della scelta dei soggetti garanti - effettuate dalle stazioni appaltanti nei settori speciali- che spesso  includono solo banche o banche e assicurazioni ed escludono  gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi (ex 107 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, Tub) ; dificoltà per le stazioni appaltanti (anche quelle presenti nei settori ordinari)  a riscuotere le garanzie per le resistenze opposte dalle imprese di assicurazione e per la difficoltà di escussione presso intermediari non autorizzati; presenza sul mercato di  intermediari finanziari non autorizzati che rilasciano comunque le garanzie fideiussorie; mancanza nel settore dei servizi e delle forniture di una disciplina che regolamenti lo svincolo progressivo della cauzione ed un incameramento proporzionale al danno subito.

 

Ecco l'elenco, non esaustivo, delle criticità riscontrate nell’applicazione degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di cauzioni negli appalti pubblici, per risolvere le quali l'Autorità ha predisposto una bozza di determinazione, allo stato già esaminata da un tavolo tecnico al quale hanno partecipato rappresentanti delle stazioni appaltanti e delle imprese .

 

Entro il 5 maggio 2014, ore 18.00, I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni alla bozza di determinazione , mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute.

 

Riferimenti normativi

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

 (Omissis)

Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione

 

1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.


2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.


3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.


4. La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione (1).

  

(1) Comma così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
________________________________________

 

(Omissis)

Art, 116. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

(artt. 10, co. 1- ter, 35 e 36, L. n. 109/1994)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 

 (Omissis)

 

A.S.

  Il documento di consultazione dell'Autorità per la Vigilanza

  Il modulo per l'invio delle osservazioni