Appalti, è possibile recedere dopo l'aggiudicazione definitiva
L'art. 134 del Codice dei Contratti secondo il TAR L'Aquila
Roma 18 maggio 2015 - Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, dopo aver stipulato il contratto di appalto, rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 (sentenza n. 14 del 2014, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’amministrazione appaltante, in assenza di formale stipula, richieda e concordi l’inizio dell’esecuzione del contratto, può ritenersi concluso il contratto, in presenza di un quadro in cui le condizioni della prestazione dedotta risultino “con estrema chiarezza e precisione”, sia sul piano economico che materiale, dall’offerta presentata dalla società ricorrente così come accolta dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La fase dell’esecuzione del contratto, concettualmente non diversa dai contratti stipulati tra i soggetti privati ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 2045 del 2014), cui spetta quindi pronunciarsi sul recesso, trattandosi di disciplina legislativa che comunque configura tra le parti una posizione paritetica (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, n. 4025 del 2014, Cass. SS.UU., n. 28345 del 2008; Cons. Stato, n. 469 del 2010).
Questi, in sintesi, gli argomenti con i quali il TAR L'Aquila ha denegato la propria competenza a discutere di un recente caso di ricorso contro un provvedimento di recesso (ex art. 134 del Codice dei Contratti) intervenuto dopo l'aggiudicazione definitiva, in assenza di di stipula formale del contratto.
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(Omissis)
Art. 134. Recesso
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
(Omisssis)