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Appalti: I criteri di risarcimento del concorrente illegittimamente escluso.

Li stabilisce il Consiglio di Stato nella Sentenza 24 settembre 2010, n. 7132

In materia di appalti, la misura del risarcimento dovuto per perdita di chance dalla stazione appaltante al concorrente illegittimamente escluso dalla gara, deve essere determinato nella percentuale del 10% dell'ammontare a base d'asta, con una ragionevole riduzione in relazione alla possibilità concreta dell'aggiudicazione all'impresa esclusa.

La valutazione deve tenere conto, unitariamente, dei seguenti fattori:

• i dati economici e contabili dell'offerta presentata dal danneggiato;

• il danno all'immagine aziendale o all'avviamento;

• la perdita della possibilità di utilizzare l'aggiudicazione in parola quale titolo ulteriore e referenza specifica;

• le violazioni rinvenute nell'operato della stazione appaltante;

• la fase in cui sono intervenute tali violazioni;

• le ragioni che hanno impedito la reintegrazione in forma specifica;

Nella pronuncia , in accoglimento parziale del ricorso in ottemperanza, si è quantificato il danno dovuto alla società ricorrente sulla base di tali criteri, specificando che, nella fattispecie in esame, concernente un appalto per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, non poteva sussistere il risarcimento in forma specifica, atteso che, in conformità dell'art. 246, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, con la conseguenza che il risarcimento del danno deve avvenire solo per equivalente

  Consiglio di Stato sent. 7132_2010