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Briciole di pane

Appalti, inapplicabilità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

La sentenza 24 ottobre 2013 n. 50096 della Corte di Cassazione

Roma, 13 gennaio 2014 - L’appaltatore continua a rivestire la qualifica di datore di lavoro e ad essere sottoposto all’obbligo di assolvimento delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 1 lettere a) e b), e 55 comma 4 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche in caso di subappalto, a condizione che continui ad esercitare una concreta ingerenza nell’effettuazione dell’opera.

 

Al contrario, nell’ipotesi in cui i lavori siano subappaltati per intero, l’appaltatore va esente da ogni profilo di responsabilità e relativi obblighi.

 

Così ha ritenuto la Corte di Cassazione in una recente pronuncia che proponiamo in lettura, in ordine alla sussistenza degli obblighi antinfortunistici in capo all’appaltatore sub committente.

 

Riferimenti normativi

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

(omissis)

 

 Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

 

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

 

Aldo Scaramuccia

  Corte di cassazione, Sent. n. 50996 del 2013