Appalti, la Corte di Cassazione su collaudo e diritti del terzo creditore
Corte di Cassazione Civile, Sent. 1832 del 2011
Roma, 14 giugno 2011 - Può il creditore dell’appaltatore procedere per il pignoramento del credito derivante dall’esecuzione dell’appalto, come certificato all’atto del collaudo? Il certificato di collaudo prova l’esistenza del credito che il terzo avente diritto potrebbe sottoporre ad espropriazione forzata? E in caso positivo, in quale momento della relativa procedura assume tale caratteristica?
Questi gli interrogativi risolti dalla pronuncia della Corte di Cassazione di cui diamo sinteticamente conto di seguito.
Al riguardo, ricorda la Corte, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente ha l'onere di provare l'esistenza del credito che intende sottoporre ad espropriazione forzata. Di qui la necessità di identificare il valore da riconoscersi al certificato di collaudo.
Sul fronte della giurisprudenza di merito, un consolidato orientamento ritiene, peraltro, che il certificato di collaudo, nella parte in cui espone le voci contabili di spettanza dell'appaltatore, integra riconoscimento titolato del debito del Comune appaltante verso l'appaltatore , con valore di vera propria confessione;
Le Sezioni Unite della Corte avevano già espresso il convincimento che il collaudo delle opere pubbliche integra un procedimento amministrativo, all’interno del quale sono irrinunciabili due fasi:
• l'emissione del cd. certificato di collaudo , il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore
• l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione.
La qualità di atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore è quindi conferita al collaudo dall’approvazione dell’organo competente.
Ne consegue che, poiché l'amministrazione appaltante ha la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione della procedura, ai sensi dell'art. 117, R.D. citato, il certificato di collaudo, la relazione di collaudo e la quantificazione del compenso dovuto all'appaltatore, sono semplici atti endoprocedimentali, che concludono soltanto la prima fase dell'accertamento, inidonei ad attribuire diritti all'appaltatore, e quindi privi di efficacia interruttiva della prescrizione;