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Briciole di pane

Appalti, la potestà legislativa concorrente Stato - Regioni

Corte Costituzionale, Sent. n. 114 del 7 aprile 2011

Roma, 20 aprile 2011 -  La Suprema Corte, in una recentissima pronuncia, ha tracciato nettamente il riparto delle potestà legislative in materia di appalti tra Stato e Regioni.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, le disposizioni del Codice degli appalti hanno natura di norme fondamentali riguardanti riforme economico-sociali della Repubblica, costituendo quindi un limite legittimo alla potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.

Tale rango normativo viene, in particolare, riconosciuto ar quelle norme del Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale ed alla sua esecuzione.

In tema di rispetto dei principi sulla tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie - e dunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/06 che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo -  la disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista dal legislatore nazionale e non può, pertanto, alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale.

Peraltro, il legislatore regionale è tenuto a rispettare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra cui quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

  Corte Costituzionale sent. 114 del 2011