Appalti. L'Unione Europea cambia passo
Il mercato degli appalti come asset strategico
Roma, 20 gennaio 2014 – Significativi passi in avanti sono stati compiuti, lo scorso mercoledì in sede europea, con l’approvazione di un pacchetto d’interventi concepito nell’intento d’innalzare e migliorare la soglia di competitività ed efficienza del mercato degli appalti pubblici.
Qualche considerazione di sintesi, sui contenuti dei testi, proposti in lettura, i cui prossimi passaggi saranno l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri Ue, e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Le nuove linee generali sulle Concessioni
Con la nuova proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, l’Unione, si propone di creare le condizioni per l’applicazione uniforme dei principi del TFUE in tutti gli Stati membri al fine di eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno, favorire l'efficienza della spesa pubblica, la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello locale che a livello dell'Unione, promuovere il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche.
Il nuovo testo - si legge nelle premesse - riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, senza incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o esternalizzando tale fornitura.
Nell’impianto delle nuove disposizioni, gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.
Direttiva appalti: gli obiettivi espressi
Questi gli obiettivi della nuova direttiva che rivisita la normativa sugli appalti, adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
• accrescere l'efficienza della spesa pubblica;
• facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti;
• Fare in modo che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri rispetti i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza;
• indicare le possibili linee di armonizzazione delle procedure nazionali di aggiudicazione in modo da garantire che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.
Accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
La crescente diversità delle forme di intervento pubblico concretamente operanti sul mercato , ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto, nei limiti dettati dalla normativa dell'Unione che, in materia di appalti pubblici, non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico, come individuate dalla precedente direttiva. 2004/18/CE, il cui campo di applicazione non dovrebbe essere inopportunamente dilatato.
Incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; salvaguardare i propri valori e interessi fondamentali nonché la propria sicurezza, indipendenza e integrità ;assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali.
A fronte di tale indirizzo politico disegnato per l’Unione dall’art. 21 del Trattato, le gare d'appalto pubbliche dell'Unione vedono aumentare sempre più il numero di offerte provenienti da operatori economici dei paesi terzi che mantengono importanti restrizioni o condizionalità per l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e, di conseguenza, non offrono un accesso reciproco.
E’ dunque parso opportuno limitare l'accesso al mercato ai paesi terzi che non avviano negoziati commerciali con l'Unione allo scopo di esercitare una sorta di effetto leva nelle contrattazioni commerciali con questi paesi affinché aprano i rispettivi mercati degli appalti pubblici; porre rimedio al sempre crescente divario fra, da un lato, l'apertura giuridica dei mercati degli appalti pubblici, le ambizioni e gli interessi dell'Unione in questo settore e, dall'altro, le pratiche restrittive adottate dai principali partner commerciali.
Si legge nella proposta di regolamento che la Commissione può avviare in ogni momento o, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate, dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti, tenendo conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri.
La Commissione è obbligata, qualora rifiuti di avviare un'indagine, a motivare debitamente la propria decisione allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore da cui è pervenuta la richiesta.
Una volta avviata un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici, per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e previa pubblicazione della notifica dell'avvio dell'indagine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50% del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta.