Appalti, mercato interno e libertà di circolazione
La Corte di Giustizia europea si esprime sull'Art. 56 TFUE
Roma, 24 novembre 2014 – Nel caso di un offerente che intenda eseguire un appalto pubblico, avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di una normativa dello Stato a cui appartiene tale amministrazione aggiudicatrice, che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario minimo fissato da tale normativa nazionale.
E’ questa l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), contenuta nella recente sentenza della Corte di Giustiza Ue che proponiamo in lettura.
Riferimenti normativi
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(omissis)
Articolo 56 (ex articolo 49 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai restatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
