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Briciole di pane

Appalti, obblighi informativi sull'esito dei procedimenti

La Sentenza del Tar Toscana 10 novembre 2010, n. 6570

Roma, 7 dicembre 2010 -

Il diritto di agire in giudizio dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall’esito della gara costituisce un obiettivo privilegiato rispetto alla esigenza di celerità nella conclusione del contratto.

Lo ha ritenuto il Tar Toscana con la sentenza 6570 del 10 novembre 2010, dichiarando applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario le disposizioni dell’art.11, comma 10 del dlgs 163/2006 relative al termine dilatorio e le correlative previsioni dell’art. 79 riguardanti gli obblighi informativi gravanti sulle stazioni appaltanti in ordine all’esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti.

Le stazioni appaltanti devono, quindi, rispettare i 35 giorni dello “standstill” anche per la stipulazione dei contratti affidati mediante procedure in economia. Il decreto legislativo 53/2010 ha prodotto la nuova definizione del termine dilatorio in base al quale la stazione appaltante può stipulare il contratto di appalto soltanto dopo il decorso di un periodo di tempo adeguato a consentire l’esercizio di azioni di tutela da parte degli altri concorrenti.

  Tar Toscana Sent. 6570 del 2010