Appalti, offerta al prezzo più basso
Autorità per la Vigilanza, Segnalazione n. 2 del 2014
Roma, 1 aprile 2014 - Assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
Ecco la finalità della norma di cui al comma 3-bis dell’art. 82 del Codice, introdotto dal d.l. 21 giugno, n.69 (cd. “decreto del Fare”), convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. ( comma 3-bis “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi dilavoro”).
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto di formujlare alcune osservazioni sulle criticità legate all'applicazione della norma, contenute nell'atto di Segnalazione al Parlamente ed al Governo - che proponiamo in lettura - prospettando una serie di criticità ritenute inevitabili, e lamentando differenti effetti distorsivi del mercato.
Il costo complessivo del personale - si legge nella Segnalazione - per ciascun concorrente, è da ritenere determinabile in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante .
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