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Briciole di pane

Appalti, partecipazione a gara. DURC, criteri di legittimità

La sentenza 11 gennaio 2011 del Consiglio di Stato

Roma,15 marzo 2011 - Non può essere annullata l’aggiudicazione nei confronti di concorrente che abbia prodotto un DURC in corso di validità anche se privo della parte di competenza INPS.

Lo ritiene il Consiglio di Stato che, in una recente pronuncia, ha svolto le considerazioni che seguono.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale : “ In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave" (Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2010 , n. 6907).

Appare quindi  evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per il principio di continenza, a trarre conclusioni dello stesso segno in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un d.u.r.c. in corso di validità, dal quale non emerga alcuna inadempienza ai predetti obblighi.

  Consiglio di Stato Sent. 83 del 2011