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Briciole di pane

Appalti, Procuratori speciali

Esentati dall'obbligo della dichiarazione ex art. 38 Codice appalti

Roma, 12 aprile 2013 – In tema di dichiarazioni ex art. 38, comma 1 lettera c) del Codice appalti , in ordine all’applicabilità della norma anche ai procuratori speciali, il Consiglio di Stato si è espresso negativamente, in epoca recentissima.

L’interpretazione della norma, operata dal Collegio, mira ad evitare che l'obbligo della dichiarazione possa dipendere da sottili distinzioni circa l'ampiezza dei poteri del procuratore, inidonee a garantire la certezza del diritto sotto un profilo di estrema rilevanza per la libertà di iniziativa economica delle imprese, costituito dalla possibilità di partecipare ai pubblici appalti (così anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6136; 25 gennaio 2011, n. 513; 24 marzo 2011, n. 1782).


Questi i punti essenziali espressi nella pronuncia che proponiamo in lettura.

• La norma di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), ha come destinatari esclusivamente gli amministratori (vedi anche Consiglio di Stato, sez. III, n. 6777 del 21.12. 2011) e richiede la compresenza, per le società di capitali, della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza

• La norma limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione e in quanto tale, assume carattere eccezionale

• La norma è insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori, i quali non possono essere equiparati agli amministratori.


La norma di riferimento : Art. 38 Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)


1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

(OMISSIS)

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione lacondanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione Criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(OMISSIS)

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza del Consiglio di Stato