Appalti, project financing: le fasi strutturali , gli esiti e i mezzi di tutela per la PA
Il Consiglio di Stato fotografa le fasi strutturali delle procedure di affidamento di concessione e costruzione di opere pubbliche in project
Roma, 10 dicembre 2010 -
Il Consiglio di Stato ha ricordato, in una recente pronuncia, che la concessione di costruzione e di gestione conseguente ad una procedura di project financing, si compone essenzialmente di due fasi (individuazione del promotore e affidamento della concessione; stipula della conseguente convenzione di concessione) che attengono ad ambiti e mezzi di tutela affatto diversi.
La prima fase (scelta del promotore,) ha natura pubblicistica, terminando con l'affidamento della concessione al soggetto vincitore dell'apposita sequenza di evidenza pubblica.
La seconda, - finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione in cui si stabiliscono, in ordine all'esecuzione delle attività di cui alla concessione, le contrapposte obbligazioni dei contraenti, le ragioni per contestare eventuali inadempimenti, le modalità con cui eccepirle, nonché i motivi per dare corso all'eventuale risoluzione della convenzione in presenza di gravi inadempimenti non superabili con l'applicazione di altre misure - è sicuramente ricompresa nell’ambito più strettamente privatistico.
Ne consegue che i vizi eventualmente riscontrati nel procedimento concernente l'aggiudicazione possono essere eliminati in autotutela da parte dell'Amministrazione, con la conseguente caducazione dell'aggiudicazione nonché della successiva ed adesiva convenzione.
Viceversa, gli eventuali inadempimenti relativi a quanto disposto nella convenzione, incidono esclusivamente sulla convenzione nella misura che si riterrà corretta alla stregua delle circostanze fino ad arrivare, in ossequio alle regole presenti nella stessa convenzione, alla risoluzione della stessa.
