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Appalti pubblici: garanzie di esecuzione

E' legittimo l'operato di un'Amministrazione che abbia revocato un provvedimento di aggiudicazione per mancata prestazione di garanzia, ciò in quanto quest'ultima ha rilevanza al fine di coprire l'eventuale inadempimento e di garantire, quindi, la corretta esecuzione del contratto. E' regola generale che la mancata costituzione della garanzia determini la revoca della aggiudicazione e la acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, il quale ha poi facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente successivo in graduatoria. Per costante giurisprudenza, la mancata presentazione di garanzie e coperture assicurative costituisce giusto motivo di esclusione o di revoca della aggiudicazione: il provvedimento di esclusione da una gara d'appalto è un atto vincolato rispetto alla clausola del disciplinare di gara, che prevede, tra i documenti da produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza assicurativa. Le cauzioni e le polizze fideiussorie, che garantiscono la corretta esecuzione del contratto o tengono indenne l'amministrazione aggiudicatrice dai danni eventualmente derivanti da qualsiasi causa per responsabilità civile, sono contratti accessori, in quanto seguono la determinatezza o determinabilità del contratto garantito; pertanto, nel caso di specie, il provvedimento di revoca risulta pienamente giustificato dal comportamento dell'appellata che, senza fondato motivo, ha dichiarato di non poter rispettare il termine per il deposito della documentazione. Sez. IV, sent. n. 2199 del 20-04-2010 (ud. del 09-04-2010), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c. Gr.La.Fi. S.p.A. e altri

  Consiglio di Stato - Sentenza 2199_2010