Appalti pubblici, news dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana
Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, Sentenza n. 37 del 2014
Roma, 11 febbraio 2014 - Il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capo gruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'Amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando un'espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale di recepimento.
Nelle gare d'appalto, in caso di dichiarazioni sostitutive dei documenti risultate irregolari, la Pubblica amministrazione non può disporre la regolarizzazione in applicazione dell'obbligo di soccorso previsto dall'art. 46 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, non potendo orientare in alcun modo la volontà contrattuale delle partecipanti alla gara e tantomeno consentire a singole imprese di chiarire ex post aspetti delle rispettive offerte la cui oscurità, in presenza di un chiaro dettato della normativa di gara, sia riconducibile ad esclusiva responsabilità delle medesime partecipanti (ex multis CGA n. 83 del 2012).
Ai fini della valida partecipazione di un raggruppamento temporaneo a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.
Ecco un estratto delle questioni sulle quali si è pronunciato il Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con la sentenza che proponiamo in lettura.
La pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana