Appalti pubblici: provvedimenti della autorità aggiudicatrice e strumenti di autotutela.
Le recenti indicazioni della Corte di Giustizia
In tema di appalti pubblici, nel caso in cui si proceda all’annullamento della decisione dell’autorità aggiudicatrice di accettare un’offerta da parte di un Organo responsabile delle procedure di ricorso –tuttavia privo ha carattere giurisdizionale – La Corte di Giustizia ha recentemente ritenuto che l’art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non crea, a carico degli Stati membri, l’obbligo di prevedere, anche a favore delle autorità aggiudicatrici, un mezzo di ricorso a carattere giurisdizionale contro le decisioni degli organi di base non aventi natura giurisdizionale, responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Tuttavia, - si legge nella pronuncia- tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere eventualmente, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, un tale mezzo di ricorso a favore delle autorità aggiudicatrici.