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Briciole di pane

Appalti, responsabilità solidale

Le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni

Roma, 1 febbraio 2012 - Il costo del personale e le connesse tutele dei diritti maturati dai lavoratori negli appalti sono argomenti sui quali più volte si è appuntata l’attenzione di tutti gli operatori del settore , anche in considerazione della necessità di implementare l’efficienza dei mercati , favorendo l’esternalizzazione e il decen tramento di processi produttivi marginali rispetto al core business.

Di qui l’interesse costante mostrato dal Legislatore per la tutela dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza e del rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei contratti di appalto.

Una questione che trova un solido punto di partenza nell’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

Sul tema, l’attuale comma 2 prevede che In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro sia  obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti).

La norma è in procinto di subire alcune modifiche, se quanto contenuto nell’art. 22 della bozza di dcerto sulla semplificazione – recentemente licenziato dal Consiglio dei Minstri e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – venisse confermato dal testo definitivo.

Le innovazioni toccano più aspetti. Ne diamo conto sinteticamente, di seguito.

In primo luogo la norma è applicabile anche al caso di appalto di opere ( e non più di soli servizi).

Sotto il profilo oggettivo, la responsabilità copre – nella nuova formulazione – oltre ai trattamenti contributivi e retributivi dovuti - anche le quote di trattamento di fine rapporto maturato e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Inoltre, il nuovo testo reca una estensione dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dalla norma, individuando – in aggiunta al  committente imprenditore o datore di lavoro obbligato in solido con l'appaltatore – anche gli eventuali subappaltatori, come coobligati..

Sotto il profilo temporale,  al precedente termine di un anno, la nuova formulazione sostituisce un limite di due anni a far data dalla cessazione dell’appaIto

Il vincolo di solidarietà ,infine, si interrompe, tuttavia, per le sanzioni civili che gravano  sul solo responsabile dell'inadmpimento.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 - Art. 29 (formulazione vigente)

Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Nuova formulazione del comma 2 ( Art. 22 decreto "semplificazione")

“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento

Aldo Scaramuccia