Appalti, sentenza del Consiglio di Stato sulla mancata esecuzione
Riconosciuto il diritto al "lucro cessante"
Roma, 13 dicembre 2010 - Il Tribunale, in una recente fattispecie di annullamento giudiziale del provvedimento di aggiudicazione della gara, ha ritenuto che l'impresa ricorrente avesse diritto soltanto al c.d. lucro cessante in rapporto all'utile che la medesima avrebbe conseguito a seguito dell'aggiudicazione illegittimamente assegnata, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Il Consiglio di Stato, rigettando interamente il successivo appello proposto dalla stazione appaltante, ha ritenuto che la mancata deduzione da parte dell’amministrazione di circostanze tali da giustificarne il comportamento, fosse idonea a qualificare la violazione di regole di chiara e pacifica applicazione rilevante non soltanto ai fini dell'annullamento dell'atto ma anche per la configurazione della colpa, che costituisce uno degli elementi integrativi della fattispecie risarcitoria.
Il Collegio ha, poi, osservato come la sentenza di primo grado abbia fatto corretta applicazione, della costante giurisprudenza, secondo cui il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, costituisce un debito non di valuta ma di valore. Deve pertanto tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta, senza la necessità di dimostrare il danno maggiore.
Gli interessi che decorrono sulla somma rivalutata non costituiscono una duplicazione risarcitoria, atteso che la rivalutazione e gli interessi adempiono funzioni diverse.
