Appalti UE : la competenza del giudice italiano
Il più recente orientamento del Consiglio di Stato
Può sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo italiano nelle controversie riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di un organismo di diritto pubblico di un altro Stato membro UE, posti in essere nell'ambito di una gara per aggiudicazione di un appalto pubblico svoltasi nel territorio di quello Stato membro secondo la propria legge attuativa della normativa comunitaria, qualora a quella gara abbia partecipato un'impresa italiana?
Il giudice italiano ha giurisdizione sulla pretesa della parte di ordinare a quell'organismo, per il fatto che abbia una sede secondaria in Italia e che una parte dei servizi verrà svolta nel territorio italiano, di consentire l'accesso agli atti della gara estera secondo le regole sulla trasparenza vigenti nell'ordinamento italiano (l. n. 241 del 1990).?
L’orientamento più recente del Consiglio di Stato fornisce risposta negativa ad entrambi i quesiti, negando che la sussistenza nel territorio nazionale di una sede secondaria dell'ente “appellato” e la circostanza che una parte dei previsti lavori, oggetto dell'appalto, si svolgano in Italia siano ex se parametri sufficienti per incardinare la giurisdizione del giudice italiano.
Sotto il primo profilo , la giurisdizione italiana sussiste solo quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge (cfr: Cass.civ. Sez. Un., n. 4807 del 2005).
Sotto il secondo profilo, non risulta decisivo il criterio secondo cui rileverebbe l'oggetto dell'appalto, che ha riguardato anche un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale, come tale riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, del DPR 184 del 2006, con la conseguente sussistenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sotto un terzo distinto profilo – si legge nella pronuncia - ove ricorra nel bando di gara l’espressa previsione che la legge applicabile alla procedura di aggiudicazione in questione è quella utilizzata dalla stazione appaltante, e tale statuizione rimanga inoppugnata in ogni sede, risultano disciplinate dal diritto dello Stato appaltante tutte le pretese comunque connesse o consequenziali alla indizione del bando, non solo quelle concernenti l'impugnazione degli atti di gara, poco importando sotto tale profilo la loro natura amministrativa, negoziale o mista, ma anche quelle attinenti la loro conoscenza per la più effettiva tutela giurisdizionale (e dunque anche in tema di accesso).