Appalti, valutazione dell'offerta migliore e rinnovazione della gara
Consiglio di Stato, Sentenza 28 febbraio 2014, n. 943
Roma, 5 marzo 2014 - Nel caso in cui il capitolato speciale di gara consenta alla stazione appaltante di non procedere all’attuazione della procedura di gara e di privilegiare la scelta di addivenire ad altra soluzione più vantaggiosa, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio (vedi anche :Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/04/2007, n.1827).
Occorre, tuttavia, che l'Amministrazione verifichi la praticabilità giuridica della soluzione prima di avviare le trattative.
In assenza di tale prudente adempimento, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione per avere ingenerato nella controparte affidamento nella utilità delle trattative, in violazione del principio costituzionale di buon andamento e dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. (giurisprudenza costante, Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3831; sez. IV, 14/01/2013, n. 156; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008 nn. 1666 e 1667; sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3380).
Il danno risarcibile è contenuto nei limiti del c.d. "interesse negativo", composto dalle spese inutilmente sostenute e dalla perdita di favorevoli occasioni contrattuali sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa.
Queste, in sintesi, le conclusioni della recente pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura.
