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Briciole di pane

Approvata la Legge di Stabilità: ecco le novità per il settore infrastrutturale

Focus infrastrutture

Roma, 15 novembre 2011 - Sono stati approvati dal Parlamento a tempo di record i ddl sulla legge di stabilità e di bilancio. Nell’attesa della pubblicazione dei testi definitivi in Gazzetta Ufficiale, crediamo opportuno offrire ai lettori qualche spunto sulle norme di maggiore impatto ed interesse per il rilancio del Paese, mettendo in evidenza alcune delle norme specialmente dedicate a questo settore. Vediamo quali.

Un nuovo canale di finanziamento delle infrastrutture stradali: la defiscalizzazione (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

La norma approvata intende porre in essere misure per facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture stradali con il sistema della finanza di progetto, con riferimento a  procedure  avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della  legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto .

E' prevista, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la compensazione del contributo a fondo perduto,a carico delle finanze pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali  nei modi seguenti:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio).

Due ulteriori novità. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

Inoltre il canone dovuto dal concessionario può essere riconosciuto come contributo a carico della finanza pubblica.

L’efficacia di tali disposizioni sarà assicurata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che autorizza l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi.

Come è noto agli operatori del settore, l’articolo104,del testo unico delle imposte sui redditi (917/1986) consente che per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche siano ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

Quali saranno gli strumenti di verifica della congruità delle agevolazioni così previste?

La norma dispone che in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si proceda alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure dell’agevolazione sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

Disposizioni finanziarie per la realizzazione del Tunnel del Tenda.

Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma I canali di finanziamento per la realizzazione del Tunnel del Tenda)

Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo , della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.

Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio..

Una novità sulla riorganizzazione di ANAS Spa

Come è noto l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, reca disposizioni in ordine alla riorganizzazione di ANAS SPA, istituendo l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e trasformando l’ANAS S.p.A. in società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La legge di Stabilità interviene modificando il comma 7 - in materia di cessione delle partecipazione azionarie detenute da ANAS SPA anche in società regionali - disponendo che il trasferimento delle azioni in favore di Fintecna spa avvenga sulla base del valore netto contabile risultante al momento della cessione (il termine di decorrenza: 1° gennaio 2010), in regime di neutralità fiscale delle operazioni di cessione.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (Ex Fondo aree sottoutilizzate)

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Aree sottoutilizzate - vedi l'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Come è noto la norma citata prevede il divieto di conservazione nel conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo di somme iscritte e non impegnate nello stato di previsione dei Ministeri, ad eccezione delle norme relative ai costi del personale, al Fondo Occupazione, al  Fondo Opere Strategiche, al Fondo Aree Sottoutilizzate.

Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

Aldo Scaramuccia

  Il testo della Legge di Stabilità 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale