Approvato in via definitiva il DL Sviluppo
Il Senato approva definitivamente il Decreto Legge 13 maggio 20011, n.70
Roma, 8 luglio 2011 - Approvate definitivamente dal Senato le Prime disposizioni urgenti per l’economia di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70.
Il provvedimento (del quale avevamo anticipato alcuni contenuti su queste pagine -16 maggio “Il DL Sviluppo, ecco le novità per il settore infrastrutturale”), reca un articolato insieme di interventi su settori sensibili per rilancio dello sviluppo economico del paese, dei quali tentiamo una sintesi provvisoria, nell’attesa che venga pubblicato il testo definitivamente approvato.
Alcune novità - nel settore delle Opere pubbliche
- Valutabili, sino al 31 dicembre 2013, i migliori cinque anni su dieci per il computo dei requisiti di qualificazione SOA (norma da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dal Dpcm 25 marzo 2011 adottato ai sensi del DL 225/2010 c.d. Milleproroghe, convertito dalla L. 10/2011);
- possibilità( in via transitoria fino al 31 dicembre 2013), per le stazioni appaltanti, di applicare l`esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti d`importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente fino ad 1.000.000 di euro);
- Reintrodotto, in tema di finanza di progetto, per opere non previste in fase di programmazione, il diritto di prelazione a favore del promotore;
- innalzamento da 500.000 euro a 1.000.000 di euro della possibilita` di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, nel rispetto di principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza, con invito rivolto ad almeno 10 soggetti qualificati ed introduzione dell`avviso obbligatorio di post-informazione sui risultati di gara e sui soggetti invitati;
- Soglia di esperibilità della procedura ristretta semplificata per gli appalti innalzata da 1 a 1,5 milioni di euro
- Introdotto il divieto di iscrivere riserve il cui importo complessivo sia superiore al 20% dell`importo contrattuale, ed impossibilita` di apporle per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante;
- Possibili le varianti in corso d`opera su iniziativa della stazione appaltante (art. 132, comma 3 del Codice dei Contratti), per cui viene stabilito che la relativa copertura nella somma stanziata per l`esecuzione sia ``al netto del 50 per cento dei ribassi d`asta conseguiti``;
- Istituito presso le Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento, c.d. white list. Alcune novità in materia di semplificazione fiscale
- Semplificato il regime dei controlli in materia fiscale e contributiva gravanti sulle imprese, ad eccezione dei controlli ed accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/08, nonchè a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, il controllo amministrativo in forma d`accesso da parte di qualsiasi autorita` competente deve essere unificato, con cadenza al massimo semestrale e durata di non piu` di quindici giorni;
- esteso il regime di contabilita` semplificata a 400.000 euro di ricavi, per le imprese di servizi ed a 700.000 euro per le altre imprese; - abolizione dell`obbligo delle comunicazioni all`Agenzia delle entrate per le ristrutturazioni edilizie che godono della detrazione fiscale del 36 per cento.
