ATI: la cauzione provvisoria deve essere intestata alle singole imprese del gruppo.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato
Con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cauzione provvisoria negli appalti pubblici.
E’ stato ribadito che il fideiussore deve garantire la stazione appaltante non solo per l'inadempimento del soggetto divenuto mandatario (e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile) ma anche l'eventuale inadempimento delle offerenti - mandanti. La cauzione, quindi, garantisce l'amministrazione anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti o a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune.
In presenza di una ATI costituenda, il soggetto garantito non è quindi la ATI nel suo complesso né la capogruppo designata, dovendo la garanzia essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.