ATI, quote di partecipazione
Consiglio di Stato, 14 marzo 2012, n. 1422
Roma, 17 aprile ’12 - Come assicurare alla stazione appaltante una efficace verifica del possesso da parte di tutte le imprese facenti parte di un'ATI dei requisiti di ammissione alla gara in relazione alle singole quote di partecipazione e dell'effettiva corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dell'appalto?
Di tale profilo di interesse essenziale per la PA, si occupa una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
Si legge nella pronuncia che il principio per cui la PA deve poter procedere all’attività di verifica predetta è da ritenersi espresso nel testo dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (e degli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 554 del 1999, applicabili in via transitoria fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari per espressa previsione dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006), che dispone: "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"
La dichiarazione della quote di partecipazione al raggruppamento, quindi, deve essere resa dai partecipanti già in sede di formulazione dell’offerta e non può essere prodotta in fase di esecuzione dell’appalto.
Tanto che, in sede di esecuzione del contratto, pur nel caso in cui la lex specialis non espliciti con espressa clausola l'obbligo di anticipata dichiarazione delle quote l’inosservanza di detto obbligo determina l'esclusione dalla gara.
