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Briciole di pane

Attestazione di qualificazione: falsità ad opera di terzi

Consigliodi Stato Sent. 8054 del 2010

Può un’impresa, che abbia richiesto il rilascio di un’attestazione delegando tutta la relativa attività ad un professionista, essere considerata responsabile delle eventuali falsità documentali poste in essere da quest’ultimo al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione?

Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente in una recentissima pronuncia, ribadendo che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso.

L'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.

La circostanza di aver fatto ricorso ad un professionista esterno per la cura del rilascio di un’attestazione, non può in alcun modo rappresentare per la società un elemento tale da farla ritenere legittimamente esonerata dall’effettuare un controllo in ordine alle modalità con cui il terzo espleta la suddetta attività, avuto presente che la suddetta facoltà di controllo è prevista dall’art. 2224 del codice civile in materia di contratto di opera, applicabile alla prestazione di opera intellettuale in forza del rinvio di cui all’art. 2230 cod. civ., secondo cui “Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni”.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che l’imputabilità -intesa come riferibilità oggettiva e soggettiva all’impresa che ha compiuto l’azione con dolo e colpa- va esclusa laddove il falso sia addebitabile a soggetti terzi, estranei all’impresa e in alcun modo controllabili dalla stessa, non può esserlo allorché, la condotta del soggetto sia svolta sulla base di un incondizionato mandato avente ad oggetto la predisposizione dell’istanza volta al conseguimento dell’attestazione Soa. In tale ipotesi, non può escludersi l’imputabilità del falso al soggetto mandante salvo che non emergano -il che non può sostenersi nel caso di specie- significativi elementi attestanti l’attuazione, ad opera dell’incaricato, di manovre elusive del dovuto controllo

  Consiglio di Stato Sent. 8054 del 2010