Authority appalti: Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa
Roma, 22 marzo 2013 – L’Autorità ha emanato una determinazione che fornisce alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni per superare le gravi distorsioni del mercato degli affidamenti dei servizi assicurativi, caratterizzato, tra l’altro, da un numero elevato di gare andate deserte o aggiudicate con una sola offerta, nonché quello dei servizi di intermediazione assicurativa.
Si ricorda l’elevata importanza del settore assicurativo per le pubbliche amministrazioni, considerato come la difficoltà di ottenere una copertura assicurativa rischi di impedire la prestazione di taluni servizi, quali il trasporto pubblico locale, o di incidere pesantemente sulla qualità e sui costi di servizi fondamentali, quali quello sanitario.
In un mercato caratterizzato da costi dei sinistri crescenti a fronte di risorse economiche non sempre sufficienti, l’AVCP ritiene che l’adozione di procedure corrette per lo svolgimento delle gare possa comunque essere di ausilio per superare talune rigidità che caratterizzano il settore.
Nella determinazione l’AVCP invita le stazioni appaltanti a impegnarsi attivamente nelle attività di prevenzione dei rischi e di gestione dei sinistri, considerate fondamentali per ridurre il costo delle polizze.
Inoltre, l’AVCP ritiene fondamentale che le stazioni appaltanti si dotino di tutti gli strumenti necessari per fornire un set informativo completo ai concorrenti che partecipano alle procedure di evidenza pubblica. Al riguardo le stazioni appaltanti sono invitate a prevedere nei bandi clausole che impongano, a pena di sanzioni, alle imprese aggiudicatarie di fornire le informazioni necessarie per quotare i sinistri, con modalità e tempi appropriati per la redazione dei documenti per la gara relativa al rinnovo delle coperture, senza che da ciò derivino oneri elevati per le imprese che finirebbero inevitabilmente per scaricarsi sui costi delle polizze.
Per quanto concerne le procedure di gara l’AVCP ritiene opportuno che vengano predisposte linee guida o capitolati di riferimento; in assenza dei quali o nel caso di appalti particolarmente complessi l’Autorità ritiene che si possa prevedere nella lex specialis la possibilità di presentare varianti in sede di offerta, secondo le modalità di cui all’art. 76 del Codice, ovvero si possa valutare l’opportunità di procedere all’aggiudicazione della gara mediante la procedura di dialogo competitivo, ai sensi dell’art. 58 del Codice.
L’AVCP ha ritenuto, infine, non conforme con il Codice dei contratti la prassi prevalente di riconoscere un diritto di recesso a favore delle imprese aggiudicatarie, di fatto, illimitato. Si ritiene, invece, che qualora si voglia mantenere tale facoltà, in considerazione delle peculiarità del settore assicurativo, sia necessario rendere il contenuto di tali clausole più aderente alle previsioni contenute nel Codice ed alla disciplina civilistica. A tal fine, dovrebbero essere contrattualmente disciplinati gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni contrattuali) in corso di validità della polizza o, come extrema ratio, atti a fondare il diritto di recesso dal contratto.
In merito all’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa, oltre a ribadire la necessità che questi siano tenuti ben distinti da quelli assicurativi, l’AVCP ritiene che l’attuale prassi di remunerare il broker con commissioni calcolate in percentuale dei premi futuri non sia conforme con le previsioni del Codice, in quanto la valutazione delle offerte economiche dei concorrenti viene effettuate su grandezze eterogenee e non conosciute al momento della gara, e rischia di contenere incentivi distorti per l’attività dell’intermediario. Sono state suggerite forme di remunerazione di detta attività alternative, indicandone i vantaggi e gli svantaggi.
Per la predisposizione della determinazione l’Autorità ha esperito due consultazioni pubbliche e si è avvalsa dei contributi e della collaborazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Allegato alla determinazione vi è un documento di lavoro nel quale sono rappresentate le ragioni giuridico ed economiche che hanno condotto l’Autorità a predisporre determinate indicazioni nonché a non aderire alle osservazioni non conformi agli orientamenti espressi nella determinazione da parte dei partecipanti alle consultazioni.
