Authority Virtual Company Passport, verso l'evoluzione
Le recenti indicazioni dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone
Roma, 1 marzo 2016 – Ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, senza modificare le modalità di partecipazione agli appalti pubblici; fornire alla stazione appaltante un nuovo e più efficiente strumento con il quale verificare , la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Nell’intento di attuare questi obiettivi -– che ispirano la norma di cui al "nuovo" art. 6 bis del Codice dei Contratti - e semplificare l'attività di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, l’Autorità guidata da Raffaele Cantone è intervenuta con una nuova Delibera che, in sintesi:
- individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli Operatori Economici per l’affidamento dei contratti pubblici
- istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblic, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad Operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
- stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
La precedente Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 individuava i dati in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Ed istituiva, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato Authority Virtual Company Passport (“AVCPASS”).
Ecco l’elenco ( vedi Art. 5 della nuova Delibera ) aggiornato delle informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema AVCPpass:
- la visura del registro delle imprese;
- il certificato del casellario giudiziale;
- l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;
- la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità.
La verifica della regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile, anche ai fini delle verifiche di autodichiarazione resa per il requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del Codice, è effettuata con un’unica interrogazione telematica del sistema – alla quale è conferita, per tutti i fini, validità di 120 gg. Di conseguenza, tra i documenti concernenti la comprova dei requisiti ex art. 38 del Codice non vi è più il D.U.R.C (vedi l’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, e relativo Decreto interministeriale attuativo del 30 gennaio 2015).
Novità anche per le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, che giungono al sistema informatico (lo si apprende dalla lettura dell’art. 6 ) attraverso tre distinti Data Flow :
- i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l’elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente;
- i dati che sono già in possesso dell’Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio;
- i documenti in possesso dall’operatore economico che vengono firmati digitalmente e caricati a sistema dal medesimo soggetto.
