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Autorità di Vigilanza, nuove norme sulle controversie in corso di esecuzione

Le nuove norme sul procedimento avanti l'Autorità

Roma, 9 maggio 2013 – Entra in vigore oggi il Regolamento dell’Autorità' per la Vigilanza sui   contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  recante "Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art.6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”.


Il Regolamento disciplina il procedimento , ad istanza di parte, all’esito del quale l’Autorità rilascia parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione.


I soggetti legittimati a dare impulso al procedimento sono individuati nella stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente, e nell’operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente.


L’istanza può essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, o singolarmente da ognuno dei predetti soggetti .


Nella prima ipotesi ( presentazione congiunta), l’Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.


Quando, invece, l’istanza è presentata singolarmente, l’Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell’emanazione del parere, sulla base dei seguenti criteri ponderali:

• presentazione dell’istanza da parte di una stazione appaltante;

• carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all’Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;

• valore economico della controversia;

• valore sociale della controversia.


Il Regolamento disciplina quattro fattispecie di inammissibilità dell’istanza di parte:

• istanze presentate da soggetti che non rientrano tra quelli sopra individuati (art. 2, comma 2);

• Istanze presentate su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii;

• Istanze presentate su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

• in tutti i casi in cui sia stato già presentato ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio);

• Istanze carenti dei requisiti formali e di contenuti previsti , a pena d’inammissibilità dall’art. 4 comma 2 del Regolamento medesimo;

• istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.


La decisione sulla questione  è denominata “Parere ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) , del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.;redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell’Autorità, il documento finale viene trasmesso alle parti interessate.


L'Ufficio Comunicazione dell'Autorità cura la  pubblicazione nel sito intranet ed internet dell’Autorità, ad accesso generalizzato, ferma la possibilità che
l’Autorità, anche su motivata segnalazione di una delle parti interessate, decida di non rendere pubblici taluni dati personali delle parti.


Le norme di riferimento

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Omissis

Art. 6

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinche' sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento; h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Omissis


Legge 23 dicembre 2005, n. 266 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )
"

ART.1

omissis

67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

omissis

Aldo Scaramuccia

  Il nuovo Regolamento