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Autorità per la Vigilanza, linee guida per la procedura negoziata

La Determinazione 6 aprile 2011, n .2

Roma, 10 maggio 2011 - L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

Nell'anno 2009, si e' registrato il ricorso alla procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre, nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti.

Il fenomeno e' dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro.

Intervenuta tale modifica del quadro normativo, nell’applicazione pratica è emersa l’esigenza di approfondire le problematiche indicate di seguito:

• la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;

• le regole applicabili a siffatta procedura;

• i criteri di selezione delle imprese.

Riportiamo di seguito l’indice delle linee guida per la gestione della procedura negoziata contenute nella determinazione.

1. il quadro normativo:

1.1 Gli affidamenti in economia

1.2 La disciplina dei settori speciali

2. L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006:

2.1 Inquadramento generale

2.2 Analisi dei principi generali

2.3 L'obbligo di motivazione

2. 4 Il procedimento

2.5 Le modalita' di effettuazione dell'indagine di mercato 2.6 Lo svolgimento della gara informale

  Determinazione 6 aprile 2011, n.2