Autorizzazione Unica ambientale, novità per le piccole e medie imprese
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Roma, 30 maggio 2013 – Il nuovo intervento legislativo muta il quadro della disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e introduce semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi regole per le piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
le nuove norme, che si applicano alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale., in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, non sono invece applicabili ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento fInale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’autorizzazione unica ambientale - che ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio - contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento - che non modifica la durata dell’autorizzazione - delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario.
