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Autotrasporto, corsi di formazione ed abilitazione

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI- l'Interrogazione 4 -07783 del Sen.Butti e la risposta del Ministro Corrado Passera

Senato della Repubblica


Testo dell’ Interrogazione a risposta scritta n. 4-07783 presentata dal Sen. Butti


Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che: la normativa che disciplina l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci richiede che i soggetti che intendono esercitare questa attività abbiano ricevuto un'adeguata preparazione professionale volta alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, al corretto impiego delle risorse umane e al rispetto della relativa normativa sociale;

fino ad oggi, a tal fine, era previsto che il futuro autotrasportatore frequentasse un'unica tipologia di corso avente durata di 150 ore il cui programma verteva sia su nozioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di trasporti, leggeri e pesanti, sia su nozioni specifiche per i soli trasporti effettuati con autocarri pesanti (cronotachigrafo, tempi di guida, sagome e masse dei veicoli pesanti, loro limiti di velocità, eccetera), non necessarie per i trasporti effettuati con veicoli leggeri;

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stata introdotta una differenziazione di programma tra coloro i quali intendono conseguire l'abilitazione per esercitare l'attività di trasporto con furgoni di piccolo peso (inferiore a 35 quintali, conducibili con patente di categoria B) e coloro i quali, al contrario, intendono esercitare l'autotrasporto con autocarri di grandi peso e dimensioni;

in base alla norma il programma didattico e le modalità procedurali sono stati differenziati e l'abilitazione degli autisti di veicoli leggeri verrà comprovata attraverso la frequenza di un corso, con verifiche finali dell'apprendimento certificate dall'ente che ha tenuto il corso e non da una pubblica amministrazione, come invece accade per gli autotrasportatori di veicoli pesanti; il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, con proprio decreto dirigenziale ispirato ai principi di tutela della sicurezza stradale, in attuazione dell'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha regolamentato la modalità di effettuazione di questi corsi e i soggetti autorizzati a svolgerli e, data la natura abilitante degli stessi, non essendo previsto l'esame finale a cura di una pubblica amministrazione, ha ritenuto di consentire l'effettuazione dei medesimi solo ad enti di comprovata esperienza e qualificazione;

i requisiti stabiliti nel decreto appaiono illogici: infatti viene valutato unicamente l'elemento oggettivo rappresentato dall'essere un'associazione di categoria oppure, per gli altri organismi di formazione, dal numero di corsi effettuati nell'ultimo quinquennio anziché, in entrambi i casi, l'elemento soggettivo dato dalla reale esperienza del personale docente utilizzato per le lezioni; il decreto dirigenziale 30 luglio 2012, n. 207, all'art. 3, infatti, ammette all'ottenimento dell'accredito allo svolgimento di questi corsi unicamente gli "Enti già autorizzati e in attività alla data del 6 aprile 2012, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) alla data di cui sopra, siano stati autorizzati da almeno cinque anni e abbiano durante il medesimo periodo regolarmente svolto almeno quindici corsi di formazione per l'accesso all'esame di autotrasportatore di cose per conto di terzi; b) siano, alla data di cui sopra, di diretta emanazione di Associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'Associazione nazionale cui aderiscono"; in riferimento al richiamato dettato normativo si evidenzia che il limite numerico minimo di 15 corsi nell'arco di 5 anni implica che siano stati effettuati una media di 3 corsi all'anno: si evidenzia che in base alla normativa vigente tali corsi devono durare per un periodo compreso tra 2 e 4 mesi e che normalmente, stante la complessità delle argomentazioni trattate, la media si attesta a circa 3 mesi e mezzo.

Questo significherebbe aver svolto praticamente ininterrottamente per 5 anni i corsi de quo, per di più in un periodo di forte contrazione economica; tale limite numerico, tra l'altro, è previsto unicamente per gli enti diversi rispetto alle associazioni di categoria, ledendo il principio di uguaglianza, in quanto a costoro non è richiesto alcun requisito;

nell'ambito di una tipologia di corso avente natura "abilitante", per il quale cioè non è richiesta l'effettuazione di una prova d'esame dinnanzi ad una commissione esaminatrice, appare che rivesta maggiore importanza la comprovata esperienza del personale docente impiegato, piuttosto che il numero di corsi realizzati dall'ente di formazione;

l'applicazione del decreto dirigenziale rischia di avere pesanti ripercussioni nel settore: le imprese già operanti, ma non ottemperanti gli obblighi formativi, verrebbero cancellate dall'albo degli autotrasportatori, non potendo più esercitare l'attività, inoltre potrebbero lievitare smisuratamente i prezzi dei corsi, fortemente influenzati da una domanda elevatissima e da un'offerta a numero chiuso, a discapito del cittadino,


si chiede di sapere:


se il Ministro in indirizzo non ritenga utile far sì che la comprovata esperienza cui fa riferimento la normativa vigente sia posseduta dal personale docente e non (o non solo) dall'ente abilitato a tenere i corsi: tale personale dovrebbe, quanto meno, aver superato con esito favorevole l'esame abilitativo per il conseguimento del titolo (attestato di capacità professionale) per il quale dovrebbe essere abilitato ad insegnare; altrimenti si verificherebbe l'assurda situazione attualmente prevista per la quale chiunque abbia un qualunque titolo di studio di maturità sarebbe abilitato a svolgere corsi di questo tipo, a prescindere dalla reale competenza in materia di autotrasporto;

se non ritenga opportuno apportare urgenti modifiche all'articolo 3 del decreto dirigenziale 30 luglio 2012 riducendo il limite minimo di corsi all'attivo dagli enti formatori e garantire il principio di uguaglianza, per porre sullo stesso piano tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione a tenere i corsi, siano essi enti di formazione privati o associazioni di categoria;

se non ritenga necessario, altresì, modificare l'organizzazione dei corsi (la norma fissa al momento in 25 il numero massimo di partecipanti ad un corso) per dare la possibilità agli interessati di ricevere un'adeguata formazione entro la scadenza di legge; se non ritenga doveroso considerare validi, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità professionale, gli attestati di frequenza ai corsi di 150 ore notificati alle autorità competenti in data antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, sebbene aventi lezioni iniziate in data successiva al 7 aprile 2012.


Risposta del Ministro Corrado Passera


Si fa presente che i requisiti previsti dal decreto dirigenziale n. 207 del 30 luglio 2012 hanno l’obiettivo di selezionare gli enti abilitati a fornire un'adeguata formazione professionale dato che l’idoneità professionale si acquisisce, in questo caso, mediante il solo attestato di frequenza invece che attraverso il superamento dello specifico esame di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009.

Tra l’altro, la previsione di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del decreto dirigenziale, relativa all’obbligo, per l’organismo che richiede l’accreditamento, di aver effettuato almeno 15 corsi di accesso all’esame di autotrasportatore nei 5 anni antecedenti la data del 6 aprile 2012 appare pienamente motivata e coerente con le finalità perseguite dalla normativa comunitaria in tema di elevazione della professionalità nel settore dell’autotrasporto. Infatti, la garanzia di professionalità del corso “abilitante” ivi disciplinato può essere data esclusivamente da una comprovata esperienza dell’ente di formazione, la quale non può essere disgiunta dalla pregressa attività svolta nell’organizzazione e nella gestione dei corsi autorizzati dal Ministero per l’accesso all’esame di autotrasportatore.

Pertanto, il numero minimo di corsi previsti dall’articolo 3 è motivato dalla necessità che gli enti che effettuano la formazione abbiano, nel periodo di riferimento, svolto una costante attività formativa quale oggetto portante della propria organizzazione. Altrettanta rilevanza, inoltre, riveste la necessità che la pregressa esperienza, nonché la professionalità nella gestione dei corsi, siano riferite all’ente di formazione, in quanto esso stesso garante non solo della concreta preparazione professionale degli allievi, ma anche della correttezza della procedura amministrativa che si conclude con il rilascio dell’attestato di frequenza. In tale quadro gli enti ed i corsi specificamente autorizzati dal Ministero, soggetti a dettagliati controlli, sono tesi a garantire la professionalità nell’organizzazione dell’attività formativa stessa.

Per ciò che concerne la scelta operata dal Dicastero di conferire agli enti di diretta emanazione delle associazioni di categoria presenti nel comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori la titolarità ad effettuare i corsi si rileva che essa è volta, tra l’altro, ad uniformare i relativi criteri di selezione nell’ambito dell’attività formativa nel settore dell’autotrasporto a quello generale adottato dal Ministero per la formazione sovvenzionata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.

Difatti, tale decreto, nell’intento di riconoscere gli enti attuatori delle azioni formative assoggettate a contributo statale e di disciplinare le modalità di erogazione delle risorse destinate alla formazione professionale, ha espressamente previsto, all’articolo 3, i requisiti che devono possedere i soggetti attuatori delle azioni formative, tra cui la necessità che essi “siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali”.

L’autorevolezza di tali enti, d’altronde, è comprovata anche dalla circostanza che, proprio in quanto di diretta emanazione delle associazioni presenti nel comitato centrale, essi gestiscono direttamente i corsi di formazione specialistica rientrante nella competenza istituzionale dell’albo degli autotrasportatori. Le disposizioni del decreto dirigenziale n. 207 del 2012, inoltre, appaiono rispettose di quanto statuito dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009, il quale fa riferimento alla possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli organismi, attraverso la definizione di specifici criteri che “offrano ai candidati una formazione di elevata qualità per prepararli agli esami”, nonché alla necessità di una verifica periodica, da parte dell’amministrazione competente, degli enti di formazione accreditati.

D’altra parte, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto dirigenziale, in caso di irregolarità commesse dall’ente di formazione nella gestione dei corsi è prevista la revoca all’ente stesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni all’effettuazione di qualsiasi corso iniziale o periodico relativo all’idoneità professionale.

La stessa scelta del personale docente, da comunicare preventivamente all’amministrazione, risponde alla ratio di garantire una corretta gestione della formazione adeguata al titolo abilitante che il corsista consegue ed è sottoposta, in virtù di quanto disposto dalla circolare dirigenziale n. 8 del 31 luglio 2012, prot. 0017858, paragrafo 1-D, a specifiche disposizioni riguardanti il possesso da parte dei docenti di particolari requisiti. Per quanto concerne il numero massimo di partecipanti previsto per i corsi, la finalità di tale disposizione risiede nella necessità di garantire una più accurata preparazione professionale dell’allievo, difficile da attuare ove la platea dei corsisti non sia debitamente circoscritta.

Relativamente, infine, alla validità degli attestati di frequenza ai corsi di 150 ore, si precisa che ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto dirigenziale, in caso di frequenza di corso per l’accesso all’esame di idoneità professionale (150 ore), il relativo attestato, purché non anteriore a 5 anni rispetto alla data di effettiva utilizzazione del titolo, può essere adoperato, nelle imprese con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, fino alla data del 6 aprile 2013, a condizione che il corso sia iniziato entro tale data e il soggetto non abbia mai sostenuto l’esame.

Tuttavia, stante la differenza ontologica tra l’attestato rilasciato a seguito della frequenza di un corso da 150 ore e quello previsto dal decreto dirigenziale n. 207 del 2012, la validità non può che avere efficacia limitata al periodo transitorio considerato.