Autovelox, criteri di installazione
I poteri prefettizi secondo la Cassazione Civile
Roma, 21 febbraio 2011 - Il potere prefettizio di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 (in virtù del quale tale Autorità, dopo aver sentito gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, può individuare le strade su cui, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause, non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati) richiede una serie di valutazioni che attengono al merito dell'attività amministrativa e non sono suscettibili di sindacato da parte dell'Autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia; il sindacato valutativo, infatti, ai fini della disapplicazione per l'una e dell'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto in questione.
L'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, tuttavia, non conferisce al Prefetto il potere di qualificare una strada come "strada urbana di scorrimento"- inserendola nell'elenco delle strade per le quali, non essendo possibile effettuare un'immediata contestazione concernente le infrazioni ai limiti di velocità, è ammessa l'installazione dei dispositivi automatici di rilevazione della velocità con postazione fissa- ricorrendo a criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 3 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992)
Ne consegue che, laddove il Prefetto ecceda dai limiti prefissati dalla predetta norma del Codice della Strada, il Giudice ordinario ben potrà, in via incidentale, disapplicare l'atto o il provvedimento amministrativo al riguardo emanatn ordine
