AVCP, il nuovo procedimento sanzionatorio
Il testo del nuovo regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità
Roma, 28 aprile 2014 - Un testo composto da 49 articoli e 1 allegato, mirato a disciplinare le diverse fattispecie sanzionatorie previste nel Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006) e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).
Questa la consistenza del nuovo intervento regolamentare dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la disciplina del procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio finalizzato all’irrogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive.
Ne proponiamo qualche breve cenno, rimandando alla lettura del testo, per una più completa acquisizione dei contenuti.
I procedimenti sanzionatori si applicano:
1. nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità, ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri (artt. da 5 a 12 del nuovo Regolamento);
2. nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati non veritieri all’Osservatorio dell’Autorità, la quale può l’irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (artt. da 13 a 12 del Regolamento in esame);
3. nei confronti delle imprese (artt. da 18 - 27; da 28 a 33;da 34 a 39 del nuovo Regolamento);
4. a carico della SOA in caso di irregolarità nell’esercizio dell’attività di attestazione, qualora siano previste sanzioni pecuniarie, la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione (artt. da 40 a 45 del nuovo Regolamento).
Le procedure sanzionatorie iniziano o per intervento diretto dell’Autorità o su segnalazione di un terzo.
E' prevista la fase decisoria del procedimento innanzi al Consiglio dell’Autorità che ha il potere di:
- adottare il provvedimento finale
- richiedere all’Unità Organizzativa Responsabile un supplemento di istruttoria
- convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
Conclusa la procedura presso l’Autorità - entro un termine di 180 giorni - resta a carico della SOA l’eventuale formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza (eventualmente ab origine) dell’attestazione (art. 38 del nuovo Regolamento).
Il regolamento affronta il problema dell'emissione telematica dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) non presenti nel Casellario Informatico.
In tale ipotesi, qualora l’amministrazione abbia omesso di provvedere alla traduzione in formato telematico del certificato, è fatto obbligo alle SOA, entro 15 giorni, di darne comunicazione alla stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento sanzionatorio (art. 12 del nuovo Regolamento).
