AVCP, la determinazione del 22 dicembre 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
AVCP, la determinazione del 22 dicembre 2010
REGIME TRANSITORIO Per quanto concerne il regime transitorio, l'Autorità ritiene che gli obblighi di tracciabilità trovino immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7.09.10 (data di entrata in vigore della L. 136/10), ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7.09.10. Per i contratti sottoscritti prima del 7.09.10 l’adeguamento alle norme sulla tracciabilità scatta 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (giugno 2011). Tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità, ovverosia, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi, evitando la conseguenza della nullità assoluta. Alle stazioni appaltanti l’Autorità suggerisce, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, di procedere alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. L’Autorità ricorda che fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG
AMBITO DI APPLICAZIONE: Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore. Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi.
FATTISPECIE ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’: - lavori, servizi forniture in economia (art. 125 Codice Appalti) - movimentazioni di danaro derivanti negli affidamenti in house - le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. - incarichi di collaborazione
FATTISPECIE SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’: procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo) contratti c.d. esclusi (Parte I, Titolo II del Codice Appalti) RTI, ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti
RICHIESTA ED INDICAZIONEDEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) E DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): Il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall’importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un “Progetto di investimento pubblico” (articolo 11, legge n. 3/2003), La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice Appalti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.
COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO: Il fornitore se ha una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante può comunicare il “conto corrente dedicato” una sola volta per tutti i rapporti contrattuali.
CASH POOLING :
Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all’interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l’effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società
