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Briciole di pane

Avvalimento di garanzia, il Consiglio di Stato precisa

La Sentenza 22 gennaio 2014, n.294

Roma, 28 gennaio 2014 - L’avvalimento di garanzia - nel quale l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto -  non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali e può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi.

 

Non è praticabile l'istituto del cd. soccorso istruttorio, a fronte dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2012, n. 1896; sez. VI, 06/06/2011, n. 3365; sez. III, 19 aprile 2011 n. 2387; sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; sez. V, 16 luglio 2007 n. 4027).

 

Il limite del potere - dovere di chiedere un'integrazione documentale e regolarizzare dichiarazioni lacunose o incompletedeve ritenersi operante rispetto alla documentazione di cui all’art. 49, codice appalti, per poter esercitare il diritto di avvalimento, essendo siffatta documentazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione a gara, al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.

 

Questi i contenuti essenziali della recente pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura.

 

La norma di riferimento

 

 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010)

 

omissis

 

Art. 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

 

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

 

2. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 50 del codice, l’impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’Autorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

 

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all’Autorità le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.

 

5. L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all’articolo 50 del codice, deve possedere: a) i requisiti di cui all’articolo 78 in proprio; b) i requisiti di cui all’articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.

 

6. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.

 

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’Autorità che richiama espressamente l’avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del codice.

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza del Consiglio di Stato