Avvalimento, indicazioni dell'AVCP alle stazioni appaltanti
Il Comunicato dell'Autorità per la Vigilanza del 20 marzo 2014
Roma, 1 aprile 2014 - La disposizione dell'art. 49,comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese è incompatibile con gli artt.47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004), alla luce di quanto statuito con Sentenza 10 ottobre 2013 della Corte di Giustizia Europea.
Resta dunque ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria.
Nell’ipotesi di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità, l'amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
Questo il contenuto essenziale del Comunicato - che proponiamo in lettura - con il quale l’Autorità per la Vigilanza fornisce Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12.