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Briciole di pane

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Un passo avanti verso un mercato degli Appalti più snello e competitivo

Roma, 12 marzo 2012 - Raggiungere una effettiva semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, con rilevanti vantaggi per tutti gli attori del sistema: ridurre i costi (sostituzione della documentazione da cartacea a digitale, assenza di costi legati all’autenticazione dei documenti, riduzione del contenzioso, ecc.), accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.

Questi gli obiettivi più volte indicati dall’Autorità ( da ultimo nella segnalazione n. 1 del 2012), nell’ampio dibattito, tutt’ora in corso, sulla modernizzazione ed implementazione del mercato degli appalti.

E’ necessario, - ha più volte ribadito l’Autorità - "far sì che la BDNCP diventi il punto di raccordo delle banche dati delle amministrazioni certificanti attraverso un sistema di cooperazione applicativa; l’utilizzo della BDNCP dovrebbe permettere di centralizzare il processo di controllo dei requisiti, consentendo, a regime, una verifica in tempo reale delle informazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico, mediante accesso ad un unico sistema e secondo modalità che consentano di tracciare le verifiche effettuate”

Il funzionamento della nuova Banca dati

Il nuovo art. 6-bis nel D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), come introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice avvenga attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L’Autorità stabilisce , con propria deliberazione i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte che devono essere inclusi nella documentazione della banca dati,nonché le modalità per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati medesimi.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori potranno verificare il possesso dei requisiti previsti unicamente attraverso la BDNCP e, qualora sia richiesta documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-organizzativo diversa da quella per cui è espressamente prevista l’inclusione nella nuova baca dati, sarà applicabile le disposizioni già previste dal Codice e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

I soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai suddetti requisiti sono tenuti a metterli a disposizione dell’AVCP entro i termini e secondo le modalità che dovranno essere stabilite dalla stessa AVCP. Con le stesse modalità gli operatori economici sono tenuti altresì ad aggiornare, in caso di variazioni, i dati trasmessi ai sensi del comma 1 alla BDNCP.

Ai dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’art. 13 della legge n. 196/2009, non si applica l’art. 6, comma 10, del Codice, che prevede che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'AVCP sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Aldo Scaramuccia