CAS e sicurezza stradale in Sicilia
L'interrogazione parlamentare n. 5-07200 dell'On. D'Uva e la risposta del Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro
VIII COMMISSIONE
Ambiente, territorio e lavori pubblici
Giovedì 17 dicembre 2015
Interrogazione parlamentare n 5-07200 : interventi del Consorzio per le autostrade siciliane e i sistemi di sicurezza e manutenzione stradale in Sicilia.
TESTO DELL’INTERROGAZIONE
— Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della regione siciliana, costituito nel 1997 dalla unificazione (articolo 16, lettera B, della legge n. 531 del 1982) di tre diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;
gli scopi sociali del Consorzio per le autostrade siciliane risultano essere il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;
il Consorzio per le autostrade siciliane è attualmente concessionario ANAS di due importanti arterie autostradali della regione siciliana, l'Autostrada «A20», che collega la città di Messina e la città di Palermo, e l'Autostrada «A18», la quale unisce le città di Messina e Catania, facente parte dalla asse viario europeo «E45»;
ad oggi risultano essere diversi i procedimenti aperti dalla procura della Repubblica italiana a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico, nonché per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti, nonostante il contratto di concessione li preveda quali elementi essenziali;
dai documenti dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emerge che a carico del consorzio per le autostrade siciliane è stata richiesta la decadenza dalla concessione con decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2010, e notificato alla società concessionaria in data 29 novembre 2010;
al provvedimento ha avuto seguito un lungo contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in cui veniva dichiarato nullo il decreto interministeriale del 5 luglio 2010, n. 457, dichiarante la decadenza della concessione di costruzione e di esercizio;
così come riportato da diversi quotidiani locali in data 11 novembre 2013, tra i quali il giornale consultabile anche online «la Gazzetta del Sud», la società Anas avrebbe già inviato al consorzio per le autostrade siciliane una lettera ufficiale, all'interno della quale viene richiesta «una lunga serie di giustificazioni in ordine ad inadempienze circa la sicurezza stradale, minacciando altresì la revoca della stessa concessione, con contestazioni che spaziano dalla manutenzione delle piste alla segnaletica sia orizzontale che verticale, dai guardrail agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione», in riferimento sia al tratto autostradale «A18», sia al tratto «A20»;
attualmente i cittadini siciliani che intendono usufruire delle tratte autostradali «A18» e «A20», sono tenuti al pagamento di un pedaggio stradale, vista la vigenza della concessione del tratto al Consorzio per le autostrade siciliane, per l'utilizzo delle infrastrutture e per i servizi offerti agli utenti;
il pagamento di un pedaggio autostradale per la percorrenza del tratto (ticket) può trovare giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato, si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio migliore di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione del tratto considerato;
attualmente risultano diversi i sinistri direttamente ovvero indirettamente imputabili a inadempienze nella sicurezza e nella manutenzione stradale, così come riportato dall'associazione italiana «Confconsumatori Nazionale» in data 8 febbraio 2011;
la stessa società è stata ammessa parte civile dal giudice monocratico del tribunale di Messina, dottoressa Militello, nel procedimento penale che vede imputati due dirigenti del Consorzio autostrade siciliane per il reato di omicidio colposo per la morte di un giovane deceduto all'età di 24 anni, a seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto l'autoveicolo a bordo del quale viaggiava come passeggero;
il procedimento vede i dirigenti del Consorzio per le autostrade siciliane imputati per aver «colposamente cagionato la morte del giovane omettendo di garantire le condizioni di sicurezza stradale dei luoghi in cui si è verificato il sinistro e precisamente la tangenziale A20 ME-PA, teatro negli ultimi anni, di numerosi incidenti stradali mortali provocati dalle precarie condizioni di manutenzione in cui versa il tratto in questione di proprietà dell'ANAS ma affidato in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane»;
il tratto autostradale «A19», di proprietà e di diretta gestione della società statale Anas, che collega le città di Palermo e Catania, che non prevede attualmente alcun pagamento per la sua percorrenza, non presenta livelli di sicurezza e di manutenzione inferiori a quelli offerti dal Consorzio per le autostrade siciliane, benché non certamente ottimali –:
se intenda assumere iniziative urgenti per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio per le autostrade siciliane nei sistemi di sicurezza e manutenzione stradale, tali da attentare alla sicurezza dei cittadini siciliani che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;
se intenda verificare la sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione delle autostrade «A18» e «A20», e se non ritenga iniquo il pagamento di un pedaggio da parte dei cittadini siciliani che usufruiscono di tali tratte;
se intenda impegnarsi affinché le agevolazioni introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei pendolari italiani, le quali prevedono esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei ticket autostradali, vengano celermente fatte applicare anche dal Consorzio per le autostrade siciliane in tutta la rete autostradale di sua competenza.
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TESTO DELLA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO UMBERTO DEL BASSO DE CARO
La gestione delle autostrade A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela, e A20 Messina - Palermo, è affidata in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), ai sensi della convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con ANAS S.p.A.
Ricordo che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 216/2011 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data, tra cui anche la menzionata convenzione con il CAS.
In riferimento alle iniziative da intraprendere per la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio e alla necessità della verifica della sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione, evidenzio che le criticità esposte sono già all'attenzione dei competenti uffici del MIT e, come è noto, già dal 2006 ha avviato una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze alla Convenzione. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010 che ha disposto la decadenza dalla concessione assentita al CAS. Tuttavia, tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa nel 2011.
Nel frattempo, si è comunque proseguito nell'attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla Convenzione, continuando a contestare allo stesso le molteplici non conformità periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, anche tramite l'attività di sopralluogo da parte dell'Ufficio territoriale competente.
In relazione a ciò, e stata avviata, infatti, nel gennaio 2013, una ulteriore procedura di contestazione formale che potrebbe condurre ad un nuovo pronunciamento di decadenza dalla concessione qualora il citato Consorzio dovesse perseverare, non risolvendo i mancati adempimenti contestati, sia di natura tecnica che amministrativa, relativi al quinquennio 2009-2013.
La descritta procedura di contestazione e stata formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione; a seguito delle controdeduzioni addotte dal Consorzio, le stesse sono state rigettate e, ad oggi, è in fase conclusiva la relativa istruttoria che potrà produrre, come detto, una nuova disposizione di decadenza.
In aggiunta a tale contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, il MIT ha ulteriormente avanzato contestazioni per inadempimenti di natura tecnica e amministrativa al CAS, al 30 giugno dell'anno 2014 relativamente al 2013 e al 30 giugno dell'anno 2015 relativamente al 2014, per gli inadempimenti alla vigente convenzione.
In relazione, poi, al pagamento del pedaggio, occorre evidenziare che lo stesso è una componente fondamentale del rapporto concessorio e che, unitamente ad altre risorse, è necessario per realizzare i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, come è noto, sono alla base del livello di servizio e sicurezza da garantire a tutti gli utenti dell'infrastruttura; nel caso in esame, si rileva che, in occasione dell'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario, proprio per i suddetti inadempimenti amministrativi e contabili, a partire dall'anno 2007.
Faccio presente, infine, che il CAS ha aderito all'iniziativa di sconti per i pendolari regolata dal Protocollo di Intesa con il MIT, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2015, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento.
LA REPLICA DELL’INTERROGANTE
Francesco D'UVA (M5S), pur apprezzando l'interessamento dimostrato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolinea le gravi criticità che caratterizzano la rete viaria siciliana, lamentando, peraltro, che il pagamento del pedaggio autostradale richiesto per la percorrenza di alcuni tratti stradali non venga utilizzato per la manutenzione e l'ammodernamento degli stessi.