Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Casa, DdL di Stabilità 2013: confermata la piena detraibilità degli interessi passivi sui mutui

Gli italiani potranno continuare a detrarre il 19% degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'abitazione principale

Roma, 22 novembre 2012 - Gli italiani potranno continuare a detrarre in dichiarazione dei redditi gli interessi passivi sui mutui. Il governo ha modificato la parte del testo della legge di stabilità che fissava un tetto massimo alle detrazioni pari a 3.000 euro complessivi per ciascun periodo d’imposta, salvo alcune eccezioni. Nell’ambito di tali limiti rientrava anche la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (art.15, co.1, lett.b e co.1-ter, TUIR – D.P.R. 917/1986).

Sono state, così, accolte le istanze provenienti da varie parti, tra cui l’Ance che, fin dall’approvazione del ddl di stabilità al consiglio dei ministri, aveva chiesto un ripensamento del governo che escludesse dai nuovi “limiti” gli interessi passivi connessi ai mutui relativi all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale.

Resta dunque confermata l’attuale detrazione IRPEF del 19%, riferita agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite massimo di 4.000 euro annui. In tal caso, l’agevolazione spetta in presenza delle seguenti principali condizioni:

- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro 1 anno dal rogito. A tali fini, per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, o i suoi familiari, dimorano abitualmente;

- l’acquisto deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del mutuo. Ciò significa che se l’acquisto dell’abitazione è precedente al mutuo, il contribuente ha a disposizione 12 mesi dal rogito per stipulare tale contratto. Diversamente, se il finanziamento viene concesso prima dell’acquisto dell’abitazione, il rogito deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del mutuo;

- nell’ipotesi in cui l'unità immobiliare acquistata sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, il beneficio spetta dalla data in cui la stessa è adibita a dimora abituale, e comunque entro 2 anni dall'acquisto.

La detrazione spetta anche per la costruzione dell’abitazione principale, nel limite massimo di 2.582,28 euro annui. In tal caso, il beneficio spetta a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei 6 mesi precedenti, ovvero entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione, secondo le modalità attuative stabilite nel D.M. 30 luglio 1999, n.311.

Mario Avagliano