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Cassazione: danni ai terzi trasportati, applicabile l'art. 2054 Codice Civile

Corte di Cassazione, Sentenza 13 marzo 2014, n. 5795

Roma, 20 marzo 2014 - L’art. 2054 Codice Civile, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione ricevano danni, inclusi i trasportati a prescindere dal titolo del trasporto, di cortesia o a titolo oneroso.

 

Il trasportato può invocare i primi due commi di tale norma per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può andare esente da ogni addebito solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà o che il conducente aveva fatto di tutto per evitare il sinistro.( vedi Cass. 21 marzo 2001, n. 4022, 1 giugno 2006 n. 13130 )

 

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, sostiene la Corte, che il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno non osta alla risarcibilità , se essa, come nel caso dell’art.2054, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (vedi anche  Cass. 12 maggio 2003, n.7282)

 

 Con le argomentazioni che precedono, la Corte di Cassazione - nella recentissima pronuncia  che proponiamo in lettura - ha ribadito , la risarcibilità del danno causato dalla circolazione del veicolo  al "terzo trasportato", secondo il disegno dell'art. 2054 Codice Civile

 

Riferimenti normativi


Codice civile

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO NONO. Dei fatti illeciti

Articolo 2054 Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (1)


Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l' usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio , è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.


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(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui, nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione eguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni (Corte Cost. 29.12.1972 n. 205).

 

 

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza dellla Corte di Cassazione